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Diritti Digitali

Il cittadino nell'era digitale: P2P, DRM, copyright, pirateria, vicende giudiziarie


Monday, 16 November 2009, 08:32
Neles
 Davide P.
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Stato dell'arte (legale) in Italia


Giusto per non dire eresie intervenendo in discussioni a riguardo, vorrei sapere qual è la situazione attuale in Italia riguardo alle leggi sul diritto d'autore, il p2p ed il file sharing:
  • è legale effettuare non a scopo di lucro l'upload di un file mp3 contenente un audio coperto da copyright? Ovvero: si può mettere un brano "a disposizione di tutti"?
  • è legale effettuare il download del file di cui sopra?
Ovviamente siete pregati di specificare le varie casistiche: si può se..., non si può se..., ti tagliano le mani se... .

Anticipatamente ringrazio.
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There is no dark side of the Moon really... matter of fact it's all dark.

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Monday, 16 November 2009, 09:01
Duilio
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Legge 633 del1941 e successive modificazioni di parte in causa

Quote:
Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

171-bis comma b) , cumpa', con la premessa 1)
Se e' uso personale lo vai a dimostrare in tribunale e l'avvocato non te lo rimborsa nessuno anche se alla fine hai ragione.

Fini di lucro e' un caso piu' restrittivo di "generico profitto" che aveva campeggiato per due anni sul 171, poi rapidamente fatto sparire nottetempo per motivi contingenti che non sto qui a specificare.



purtroppo l' italia e' un paese di giudici rossi, procuratori rossi e avvocati rossi.
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  Neles: Grazie, molto utile
Monday, 16 November 2009, 09:17
Neles
 Davide P.
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Fammi capire se ho capito:

se non c'è scopo di lucro (download disponibile a tutti gratis) non c'è sanzione.
Però, essendo codice penale e non civile, l'avvocato e le spese processuali me le pago comunque anche se vinco.

È corretto?

P.S.: cosa si intende di preciso per "uso personale"?
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Monday, 16 November 2009, 09:45
paco
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BHaaaa!
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F. C.

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  Neles: Ahahahahah!!
Monday, 16 November 2009, 11:54
Duilio
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Quote:
Originariamente inviato da Neles

P.S.: cosa si intende di preciso per "uso personale"?

nella mia interpretazione, la detieni e la usi solo tu. Modello buco nero.

Giustamente hai sottolineato che questo esaurisce l'aspetto penale, lo stato assoldato come metronotte contro di te.

Poi c' e' l' aspetto civilistico che e' il succo di tutti i procedimenti ammericani citati in questa board.

In Italia questo aspetto e' un mero deterrente per ottenere transazioni (estorsioni) extragiudiziali. Vedi alla voce "Otto e i suoi fratelli".

Nessuno citerebbe in giudizio civile un' infrazione di questo tipo se non avesse gia' in saccoccia una sentenza di condanna penale in primo grado in un processo in cui si era costituito parte civile in modo da poterne sfruttare elementi e conclusioni.
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Monday, 23 November 2009, 07:51
Neles
 Davide P.
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Altre domande più o meno in argomento:
  • È legale registrarsi su cassetta una canzone che va in onda alla radio?
  • È legale registrare e salvare su file uno streaming audio?
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Monday, 23 November 2009, 08:57
Duilio
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secondo me si perche' :
- lo fai autonomamente ed in prima persona
- la trasmissione non necessita di un abbonamento
- la radio non offre la possibilita' di acquisto differito della registrazione dal proprio sito, soprattutto se e' musica.



fuori dalla normativa siae, aggiungo di mio:

- solo un coglione potrebbe governare una radio ed impedire ai propri ascoltatori di registrarla e magari anche diffonderla offline ad amici e conoscenti.

Ondestorte promuove ed incoraggia la diffusione delle proprie trasmissioni scaricabili gratuitamente da ftp, emule ecc...

Ciononostante i CD, in tiratura limitata, vengono venduti e vanno regolarmente esauriti.

La differenza tra editori ed arrampicatori di specchi e' nel dover o non dover dare la colpa a qualcun altro per le proprie incapacita'. I pirati servono a questo.
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  Neles: Grazie, molto utile
  Foxes: Grazie, molto utile
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